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Lavoro a tempo parziale

Legittimo il licenziamento della lavoratrice part-time che rifiuta il full-time

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice dipendente part-time rifiutava la richiesta della datrice di modificare il rapporto di lavoro in full-time. Dopo aver affiancato un collega neo-assunto con orario full-time, la stessa veniva licenziata per soppressione della posizione lavorativa. La dipendente impugnava il licenziamento sostenendone l’illegittimità poiché ritorsivo: l’attività era infatti aumentata al punto tale da rendere necessaria l’assunzione di un altro lavoratore full-time con mansioni analoghe.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito che il rifiuto del lavoratore di modificare il proprio orario di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
I Giudici hanno tuttavia precisato che il licenziamento deve ritenersi legittimo se il datore di lavoro è in grado di provare:
• le esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire la prestazione a tempo parziale;
• l’avvenuta proposta al dipendente di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed il rifiuto del medesimo;
• l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di aumento dell’orario ed il licenziamento.
Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha ritenuto assolto l’onere probatorio da parte della Società e quindi ha rigettato la domanda della lavoratrice.

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