Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore rimaneva assente ingiustificato dal lavoro e iniziava a lavorare per un’altra società. La società datrice di lavoro licenziava il lavoratore per assenza ingiustificata.
La Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso in cui non sia stabilita una forma convenzionale di recesso, il comportamento omissivo del lavoratore (come l’assenza ingiustificata) può essere espressione della volontà di questi di recedere dal rapporto. Il successivo licenziamento dalla società costituisce un «post factum irrilevante».
Il caso si è verificato prima della introduzione delle norme sulla necessaria formalità delle dimissioni.