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Mansioni e demansionamento

La prova del danno da demansionamento

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Il danno da demansionamento deve essere dimostrato dal lavoratore e può essere valutato dal Giudice sulla scorta di svariati elementi, quali:
• la tipologia e la natura della professionalità del lavoratore;
• la durata del demansionamento;
• il mancato coinvolgimento del lavoratore in iniziative formative, di riqualificazione o di aggiornamento professionale durante la protratta inattività;
• la mancata attribuzione al dipendente di mansioni o assegnazioni di compiti, anche inferiori;
• la conoscibilità all’interno e all’esterno del luogo di lavoro della dequalificazione;
• la diversa e nuova collocazione dopo la dequalificazione.
La prova del danno non discende invece automaticamente dall’inadempimento del datore di lavoro derivante dalla violazione degli obblighi di tutela della professionalità, della salute e della personalità morale del lavoratore.

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