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Mansioni e demansionamento

Demansionamento in distacco: l’onere della prova rimane al lavoratore

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

In tema di demansionamento e dequalificazione professionale l’eventuale danno non deriva automaticamente dall’assegnazione a mansioni inferiori. Il lavoratore ha pertanto l’onere di provare:
• il danno patrimoniale;
• il nesso di causalità con l’inadempimento del datore.
Un dipendente di un’azienda con mansioni di esperto di attività legali veniva adibito (nell’ambito di un distacco ritenuto legittimo) alla gestione di dati amministrativi relativi agli automezzi delle società del gruppo.
La Cassazione ha chiarito che il pregiudizio – danno patrimoniale – è concetto differente rispetto al demansionamento – inadempimento del datore; la prova del danno patrimoniale può avvenire anche attraverso presunzioni che, in maniera concreta e specifica (cosa che nel caso esaminato non era avvenuta), descrivano, tra l’altro:
• la durata del demansionamento;
• la conoscibilità all’interno e all’esterno dell’ambiente di lavoro;
• la frustrazione di aspettativa di progressione professionale;
• i riflessi sulle abitudini di vita.

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