Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La Cassazione ha fatto chiarezza sul diritto del c.d. «personale direttivo» al pagamento del lavoro straordinario svolto.
Il concetto di «personale direttivo» comprende:
• tutti i dirigenti ed institori che rivestono posizioni rappresentative e vicarie;
• il personale dirigente c.d. «minore», ossia:
– gli impiegati di prima categoria con funzioni direttive;
– i capi di singoli servizi o sezioni d’azienda;
– i capi uffici;
– i capi reparto.
In generale, questi lavoratori sono esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro (e, dunque, dalla retribuzione dello straordinario). Possono tuttavia avere diritto al compenso per lavoro straordinario se:
• la disciplina collettiva (o la prassi aziendale o il contratto individuale) preveda anche per loro un orario normale e questo venga superato;
• la durata della prestazione lavorativa ecceda il limite di ragionevolezza in rapporto alla tutela della salute e della integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione, che potrebbe sfociare nell’esecuzione di un lavoro «usurante».
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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