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Orario di lavoro, ferie, permessi

Personale direttivo e applicabilità del lavoro straordinario

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La Cassazione ha fatto chiarezza sul diritto del c.d. «personale direttivo» al pagamento del lavoro straordinario svolto.
Il concetto di «personale direttivo» comprende:
• tutti i dirigenti ed institori che rivestono posizioni rappresentative e vicarie;
• il personale dirigente c.d. «minore», ossia:
– gli impiegati di prima categoria con funzioni direttive;
– i capi di singoli servizi o sezioni d’azienda;
– i capi uffici;
– i capi reparto.
In generale, questi lavoratori sono esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro (e, dunque, dalla retribuzione dello straordinario). Possono tuttavia avere diritto al compenso per lavoro straordinario se:
• la disciplina collettiva (o la prassi aziendale o il contratto individuale) preveda anche per loro un orario normale e questo venga superato;
• la durata della prestazione lavorativa ecceda il limite di ragionevolezza in rapporto alla tutela della salute e della integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione, che potrebbe sfociare nell’esecuzione di un lavoro «usurante».

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