Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La socia amministratrice di una S.r.l. ha ricevuto una cartella esattoriale per i contributi dovuti alla gestione commercianti INPS, in virtù della «doppia» iscrizione, aggiuntiva rispetto a quella degli amministratori (gestione separata).
La contribuente ha proposto ricorso ottenendo conferma delle proprie ragioni. È stato infatti accertato che l’amministratrice non esercitava con una partecipazione personale ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, l’attività commerciale dell’impresa; ella infatti non svolgeva una attività di lavoro abituale e prevalente nell’azienda, posto che l’attività svolta era riferibile esclusivamente alla sola carica di amministratore. Il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, necessario per l’iscrizione alla gestione commercianti, deve essere inteso, facendo riferimento alle attività lavorative svolte dal soggetto in seno alla stessa attività aziendale costituente oggetto sociale della società (al netto dell’attività prestata quale amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa.
La Corte ha precisato altresì che la «partecipazione personale al lavoro aziendale» può essere non soltanto un’attività esecutiva o materiale ma anche un’attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale dalla quale va distinta l’attività di amministratore. Quest’ultima si basa su una relazione di immedesimazione organica e comporta, a seconda della delega ricevuta, la partecipazione ad una attività di gestione, l’esercizio di un’attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell’organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza; l’attività lavorativa è invece rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo.