Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore ha chiesto e ottenuto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del proprio datore. Egli chiedeva altresì il pagamento dell’indennità risarcitoria prevista per i casi di conversione dei contratti a termine nulli in contratti a tempo indeterminato.
La Cassazione ha confermato la subordinazione sulla base degli indizi elaborati dalla giurisprudenza:
• la durata del rapporto;
• la natura delle mansioni svolte (indispensabili per gli scopi del datore e tali da determinare lo stabile inserimento del lavoratore in azienda);
• l’utilizzazione di mezzi e attrezzature di proprietà datoriale;
• la presenza praticamente quotidiana in azienda in orari non liberi;
• l’inserimento nei turni;
• la disponibilità a sostituire colleghi assenti;
• l’assenza in capo al lavoratore di una struttura imprenditoriale con rischio d’impresa.
Non spettava, invece, l’indennità risarcitoria poiché questa opera solo nei casi di conversione di contratti di lavoro (già in origine) subordinato.
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