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Orario di lavoro, ferie, permessi

La reperibilità non è orario di lavoro

By 27 Ottobre 2021No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

L’addetto alla diga di una centrale elettrica chiedeva il pagamento di differenze retributive per la violazione, da parte del datore, delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Il lavoratore in particolare chiedeva di essere retribuito per le ore di reperibilità prestate durante l’attività di vigilanza, poiché gli era precluso di disporre liberamente del proprio tempo di riposo. Tali ore, secondo la sua prospettazione, dovevano essere intese come ore di lavoro vero e proprio.
Secondo il Tribunale, però, era emerso che la reperibilità era diversa dall’attività lavorativa poiché limitava ma non escludeva il riposo; il disagio conseguente alla sola reperibilità passiva, senza effettiva chiamata, era già compensato dal CCNL. Durante la reperibilità speciale, pur se vincolato nei luoghi, il dipendente restava libero di riposare e dedicarsi ad attività di suo gradimento, anche in compagnia, senza alcuno specifico obbligo di vigilanza. Si trattava di un servizio sostanzialmente di attesa, che si sarebbe attivato solo a seguito di allarme e per il quale era prevista un’indennità ed un riposo compensativo. Qualunque prestazione eventualmente richiesta, poi, sarebbe stata retribuita come lavoro straordinario. Per le sue caratteristiche di reperibilità speciale, in definitiva, quella del ricorrente rientrava tra le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa che non possono essere ricomprese nell’orario di lavoro.

Da oltre vent’anni l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio esercita la professione di avvocato occupandosi esclusivamente di Diritto del Lavoro e delle relazioni sindacali e industriali.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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