Corte di Cassazione, Sez. Lav
Un direttore generale aveva segnalato, nel corso del consiglio di amministrazione convocato per l’approvazione del bilancio, alcune irregolarità contabili in grado di esporre la società al rischio di commettere gravi reati tra cui quello di falso in bilancio. La Società, dopo aver verificato che le critiche svolte dal dipendente erano sostanzialmente infondate, lo aveva licenziato per giusta causa, ritenendo le accuse diffamatorie.
Il dirigente impugnava il licenziamento che, tuttavia, veniva ritenuto legittimo sia dal Giudice di primo grado che dalla Corte di Appello.
La Cassazione ha, invece, riformato le precedenti decisioni accogliendo il ricorso del dirigente. Secondo i Giudici le denunce riguardanti fatti di rilevanza penale, effettuate dai dipendenti per reati commessi dalla società non possono dar luogo a licenziamento anche se i fatti denunciati siano risultati non veri, salvo il caso che tali denunce siano espressione di un intento persecutorio del lavoratore. La Corte ha altresì precisato che l’interesse che muove il dipendente è un interesse pubblico costituzionalmente protetto, di rango superiore rispetto all’onorabilità del datore di lavoro eventualmente lesa. Conseguentemente, dev’essere tenuto indenne il dipendente, che prima ancora della denuncia penale, si sia limitato a segnalare il rischio alla società.
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