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L. N. 104/1992

Trasferimento del lavoratore che assiste un disabile: non rileva la gravità dell’handicap ma la necessità di cura

By 1 Settembre 2022Agosto 23rd, 2023No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice veniva licenziata per giusta causa poiché aveva disatteso l’ordine datoriale di assumere servizio presso la sede aziendale di La Spezia. In particolare, la dipendente e si era presentata al lavoro nella consueta sede di Roma, ritenendo il proprio trasferimento illegittimo ed invocando l’applicazione della norma che impedisce il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare disabile, in assenza del suo consenso.
La società datrice di lavoro resisteva in giudizio, sostenendo che la norma invocata dalla lavoratrice interviene a beneficio dei dipendenti che usufruiscono dei tre giorni di permesso mensili per assistere «una persona con disabilità in situazioni di gravità», requisito mancante nel caso concreto.
La Corte di Cassazione, ha dato ragione alla Società, precisando tuttavia che, occorre operare una lettura costituzionalmente orientata della citata disposizione. Ciò che rileva, infatti, non è la presenza di una disabilità in forma grave ma la necessità effettiva del familiare di ricevere assistenza. Conseguentemente, il diritto del lavoratore di opporsi al trasferimento prevale sull’interesse dell’azienda, solo a condizione che sia comprovata la insopprimibile necessità di assistenza familiare.
Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la validità del licenziamento disciplinare, in quanto il familiare, disabile non grave, non versava in uno stato tale che rendesse necessaria un’assistenza continuativa.

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