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Mansioni e demansionamento

La dipendente che ha rifiutato di svolgere mansioni inferiori alla propria qualifica va reintegrata

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice dipendente assunta come cuoca si rifiutava di servire le merende nelle classi della scuola appaltante del servizio di mensa, sostenendo che tali mansioni fossero inferiori alla propria qualifica. Per tale ragione la società datrice la licenziava per giusta causa. La lavoratrice impugnava giudizialmente il licenziamento chiedendo di essere reintegrata nel posto di lavoro.
Il Giudice di merito accoglieva la domanda della lavoratrice, rilevando che la stessa aveva inutilmente cercato un confronto con i responsabili aziendali per trovare assieme a loro una soluzione di tipo organizzativo che risultasse accettabile da entrambe le parti.
La Suprema Corte, a seguito del ricorso della datrice, ha ribadito come la tutela reintegratoria, quando si ravvisa l’«insussistenza del fatto contestato», può trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il licenziamento sia stato disposto per un fatto sussistente ma non illecito. Ha, inoltre, sostenuto che il rifiuto di svolgere mansioni inferiori alla propria qualifica deve essere connotato da proporzionalità e buona fede.
Tale ipotesi ricorre nel caso in esame, poiché il rifiuto opposto dalla lavoratrice allo svolgimento di prestazioni inferiori alla sua qualifica era risultato proporzionato e conforme a buona fede.

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