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Licenziamento per ragioni economiche

L’atteggiamento processuale del lavoratore licenziato rileva per la valutazione dell’assolvimento dell’obbligo di repêchage

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un pizzaiolo veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Il lavoratore impugnava, quindi, il licenziamento chiedendo che ne fosse dichiarata l’illegittimità dovuta ad un’asserita violazione dei criteri di scelta in materia di obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha affermato che, anche se non sussiste un onere del lavoratore di indicare quali siano i posti disponibili in azienda ai fini del repêchage, poiché la prova della impossibilità di ricollocamento grava sul datore di lavoro, una volta accertata tale impossibilità, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l’esistenza di una posizione lavorativa disponibile vale a corroborare il quadro probatorio descritto dal datore di lavoro.
Poiché il lavoratore aveva omesso di indicare l’esistenza di una posizione lavorativa disponibile, i Giudici di legittimità hanno ritenuto legittimo il licenziamento.

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