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Dirigenti

Niente obbligo di repêchage per il licenziamento del dirigente

By 31 Gennaio 2023Febbraio 20th, 2024No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un dirigente veniva licenziato da un istituto di credito per ragioni economiche dovute alla riorganizzazione aziendale. Il dirigente agiva in giudizio ritenendo illegittimo il licenziamento, anche in considerazione del fatto che pochi mesi prima del licenziamento era stata assunta una nuova risorsa.
I Giudici di merito rigettavano la domanda del dirigente. La Suprema Corte, parimenti, ha rigettato la richiesta precisando che, in caso di licenziamento del dirigente per esigenze di ristrutturazione aziendale, è esclusa l’obbligo del repêchage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale, la quale è regolata da un regime di libera recedibilità da parte del datore di lavoro.
Nel caso del dirigente, quindi, il licenziamento è giustificato anche nel caso in cui l’impossibilità di ricollocare il dirigente in altra posizione o funzione in seno all’azienda sia stata espressamente richiamata nella motivazione del recesso datoriale, limitando la rilevanza di tale circostanza alla sola ipotesi in cui, nell’ambito del legittimo controllo giudiziale in ordine alla sussistenza della ragione formalmente enunciata a fondamento del recesso, sia riscontrato un uso distorto del potere datoriale.

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