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L. N. 104/1992

Niente abuso dei permessi ex L. n. 104/1992 se il lavoratore soddisfa le esigenze dell’assistito

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore veniva licenziato per giusta causa per aver usufruito dei permessi ex L. n. 104/1992 per finalità estranee alla cura dei genitori affetti da handicap grave. In particolare, egli si era recato presso i giardini pubblici per leggere un libro per un periodo di tempo di circa due ore. Il dipendente impugnava il licenziamento, chiedendo che ne fosse dichiarata l’illegittimità.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha precisato che il nesso tra la fruizione del permesso e la prestazione di assistenza ha natura funzionale e non strettamente temporale. Pertanto, nei casi in cui il lavoratore in permesso svolga l’attività di assistenza in tempi e modi tali da soddisfare in via preminente le esigenze ed i bisogni dei congiunti in condizione di handicap grave, anche senza rinunciare del tutto alle proprie esigenze personali e familiari ed a prescindere dall’esatta collocazione temporale di tale assistenza, non si ravvisa alcun abuso del diritto o lesione degli obblighi di correttezza e buona fede, quindi alcun inadempimento.
Alla luce di quanto sopra, i Giudici di legittimità hanno ritenuto irrilevanti gli intervalli di tempo non dedicati dal lavoratore alla cura dei genitori ed hanno quindi confermato l’illegittimità del licenziamento

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