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L. N. 104/1992

Niente abuso dei permessi ex L. n. 104/1992 se il lavoratore soddisfa le esigenze dell’assistito

By 13 Marzo 2023Giugno 23rd, 2024No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore veniva licenziato per giusta causa per aver usufruito dei permessi ex L. n. 104/1992 per finalità estranee alla cura dei genitori affetti da handicap grave. In particolare, egli si era recato presso i giardini pubblici per leggere un libro per un periodo di tempo di circa due ore. Il dipendente impugnava il licenziamento, chiedendo che ne fosse dichiarata l’illegittimità.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha precisato che il nesso tra la fruizione del permesso e la prestazione di assistenza ha natura funzionale e non strettamente temporale. Pertanto, nei casi in cui il lavoratore in permesso svolga l’attività di assistenza in tempi e modi tali da soddisfare in via preminente le esigenze ed i bisogni dei congiunti in condizione di handicap grave, anche senza rinunciare del tutto alle proprie esigenze personali e familiari ed a prescindere dall’esatta collocazione temporale di tale assistenza, non si ravvisa alcun abuso del diritto o lesione degli obblighi di correttezza e buona fede, quindi alcun inadempimento.
Alla luce di quanto sopra, i Giudici di legittimità hanno ritenuto irrilevanti gli intervalli di tempo non dedicati dal lavoratore alla cura dei genitori ed hanno quindi confermato l’illegittimità del licenziamento

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