Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Tra l’Enasarco e un imprenditore sorgeva una controversia relativa a contributi previdenziali non corrisposti con riferimento ad alcuni collaboratori inquadrati come procacciatori e qualificati dalla fondazione come agenti di commercio, soggetti agli obblighi d’iscrizione e di versamento dei relativi contributi.
Traendo spunto da tale controversia, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sui criteri di qualificazione dei rapporti di procacciamento d’affari e in particolare sulle differenze rispetto al contratto di agenzia.
Anche se dal punto di vista pratico l’oggetto principale dell’incarico è costituito dalla promozione della conclusione di contratti, le differenze sono costituite dalle modalità con le quali l’attività di collaborazione viene svolta, dall’assenza di continuità e stabilità del procacciatore, che svolge il suo compito in maniera occasionale e senza assumere alcun obbligo di svolgere attività promozionale.
La Cassazione ha altresì precisato che non sussiste l’obbligo di iscrizione del procacciatore all’Enasarco, né il correlato obbligo di versamento dei contributi.