Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un agente aveva receduto dal contratto per giusta causa allegando inadempimenti del committente (mancata consegna di materiali, rifiuto di incontri, ecc.). Convenuta la società preponente in giudizio, l’agente ha ottenuto la sua condanna al pagamento della provvigione minima garantita dal contratto fino alla prevista scadenza (pari, nel caso, ad Euro 80.000). Infatti, ad avviso della Corte, il minimo garantito, in quanto tale, rappresenta una perdita (quasi) certa subita dall’agente per effetto dell’illecito comportamento della controparte.