Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La Suprema Corte si è pronunciata su una controversia riguardante una pratica ricorrente nei rapporti di lavoro: il rimborso al datore di lavoro di costi amministrativi connessi alla gestione della cessione del quinto dello stipendio. Una società aveva trattenuto tali somme dagli stipendi di alcuni lavoratori, sostenendo che questi costi rappresentavano un onere ulteriore non incluso tra le normali attività gestionali dell’azienda.
I Giudici di merito avevano già ritenuto tali trattenute illegittime, considerando l’attività in questione come una parte integrante della gestione ordinaria del rapporto di lavoro, per la quale il datore deve essere autonomamente organizzato. La Cassazione ha confermato questa impostazione, stabilendo che il datore di lavoro non può riversare sui lavoratori i costi amministrativi relativi alla cessione del quinto, a meno che non dimostri un’insostenibilità grave in rapporto alla propria organizzazione aziendale.
Questa decisione ribadisce che i costi derivanti dall’esercizio di un diritto potestativo dei lavoratori – come la cessione del quinto – rientrano nelle normali attività di amministrazione del personale, e non possono essere addossati a chi esercita tale diritto. La Corte ha inoltre precisato che l’eccessiva gravosità dell’onere può giustificare un’eccezione solo in circostanze straordinarie, debitamente dimostrate dal datore.