Maternità e paternità

Illegittima l’attività d’impresa svolta dal dipendente in congedo parentale

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore, dipendente di una società, veniva colto ad esercitare un’attività di impresa – mai dichiarata al datore – durante il congedo parentale. Decisivo il resoconto fornito da un investigatore privato, che – su incarico del datore di lavoro – si era finto cliente per verificare l’attività di impresa portata avanti dal lavoratore.
La Suprema Corte ha confermato la legittimità del licenziamento. In particolare, dopo aver appurato che lo svolgimento dell’attività lavorativa parallela non fosse né saltuaria, né episodica, la Corte ha evidenziato che la stessa si poneva in contrasto con le finalità del congedo parentale retribuito volto a consentire che il tempo e le energie del padre lavoratore siano dedicati, anche attraverso la propria presenza, al soddisfacimento dei bisogni affettivi del minore. Tale condotta, configurandosi come un abuso del diritto al congedo parentale, ha, dunque, giustificato la sanzione espulsiva nei confronti del lavoratore.