Licenziamento in prova

Patto di prova privo di firma del datore: il recesso non è più libero

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento ritenendo che il patto di prova fosse invalido, in quanto privo della sottoscrizione del datore di lavoro. Dopo che i giudici di merito avevano respinto le domande, qualificando la risoluzione del rapporto come avvenuta nell’ambito della libera recedibilità propria del patto di prova, la Cassazione ha ribaltato l’esito della vicenda.
La Suprema Corte ha chiarito che il patto di prova richiede la forma scritta ad substantiam e che la mancanza della sottoscrizione da parte della società rende il patto nullo fin dall’origine. Anche se la produzione in giudizio del documento può costituire una forma di equipollenza, ciò ha effetto solo ex nunc e non sana retroattivamente l’assenza della firma al momento dell’assunzione.
Ne consegue che, in assenza di un valido patto di prova, il rapporto deve essere considerato costituito a tempo indeterminato fin dall’inizio, senza possibilità di libero recesso. Il licenziamento o le dimissioni intervenute in costanza di un patto invalido devono dunque ritenersi soggetti alle ordinarie regole di forma e motivazione, con tutte le relative conseguenze in termini di tutela del lavoratore.