Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un istituto bancario ricorreva giudizialmente al fine di sentir inibire al proprio ex dipendente lo svolgimento dell’attività concorrenziale a favore di un altro istituto di credito fino alla naturale scadenza del patto di non concorrenza e di ottenere dal medesimo il risarcimento dei danni subiti.
La Corte d’Appello rigettava la domanda, ritenendo nullo il patto per la indeterminatezza/indeterminabilità e per la incongruità del corrispettivo risultati all’esito del rapporto di lavoro.
La Cassazione ha dato invece ragione alla banca, precisando che il patto di non concorrenza, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo sotto il profilo causale.
Pertanto, visto che il corrispettivo del patto costituisce il compenso per tale autonoma obbligazione di «non facere», la sua congruità va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole e non per quanto poi in concreto possa accadere. Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla banca, cassando con rinvio l’impugnata sentenza.