Tribunale di Perugia
Un lavoratore aveva partecipato nel 2021 a una selezione indetta da una società a partecipazione pubblica, risultando idoneo ma non vincitore. Dopo oltre tre anni, la società aveva deciso di procedere allo scorrimento della graduatoria e gli aveva chiesto di dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità. Poiché nel frattempo la sorella del candidato era stata assunta, l’azienda ne aveva escluso l’inserimento in organico per conflitto d’interessi, ai sensi del regolamento interno.
Il lavoratore ha contestato tale esclusione, sostenendo che il conflitto d’interessi dovesse valutarsi solo al momento della selezione originaria e non al momento dello scorrimento della graduatoria.
Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso, chiarendo che le società a partecipazione pubblica, pur soggette ai principi di trasparenza e imparzialità, restano soggetti di diritto privato e non sono tenute ad applicare le regole proprie dei concorsi pubblici. La decisione di attingere o meno da una graduatoria già formata rientra nella piena discrezionalità aziendale e non costituisce un diritto del candidato, ma una mera aspettativa di fatto.
Il Giudice ha quindi confermato la legittimità del comportamento della società e condannato il lavoratore al pagamento delle spese processuali.