Licenziamento in prova

Licenziamento in prova senza patto valido: solo indennità, niente reintegra

Tribunale di Treviso

Una lavoratrice era stata assunta con contratto a tempo indeterminato che, nel testo sottoscritto, escludeva espressamente il patto di prova. Nonostante ciò, l’azienda ha proceduto al licenziamento in prova, richiamando una clausola contenuta in una precedente lettera di impegno.
Il Tribunale ha ritenuto illegittimo il licenziamento, evidenziando che l’unico contratto valido è quello sottoscritto dalle parti, nel quale il periodo di prova risultava escluso. Inoltre, anche la clausola contenuta nella lettera di impegno sarebbe comunque invalida, poiché non indicava con precisione le mansioni da svolgere, requisito indispensabile per la validità del patto di prova. Il Giudice ha chiarito che, in assenza di un patto di prova valido, il recesso datoriale equivale a un ordinario licenziamento soggetto alla verifica della legittimità. Tuttavia, non essendo emersi i presupposti per la reintegrazione, la società è stata condannata al pagamento di un’indennità pari a sei mensilità, in applicazione della tutela indennitaria prevista per i licenziamenti ingiustificati. Il Tribunale ha applicato l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2015 per determinare la tutela spettante al lavoratore. Secondo tale disposizione, in assenza delle condizioni per la reintegrazione, la sanzione prevista è un’indennità risarcitoria commisurata all’anzianità di servizio, entro i limiti stabiliti dal decreto, e non soggetta a contribuzione previdenziale. Nel caso specifico, il Giudice ha liquidato un’indennità pari a sei mensilità della retribuzione di riferimento, in considerazione della brevità del rapporto di lavoro.