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Festività infrasettimanali: il lavoratore può rinunciare al riposo solo con accordo individuale o sindacale

By 28 Giugno 2025Aprile 14th, 2026No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Alcuni lavoratori impiegati su turni in un servizio pubblico aeroportuale avevano chiesto che fosse accertato il loro diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali. Il Tribunale, e poi la Corte d’appello, avevano accolto le domande, ritenendo che il diritto al riposo festivo fosse assoluto e non derogabile né dalla contrattazione collettiva né da pratiche aziendali consolidate.
La Cassazione ha invece accolto il ricorso del datore di lavoro, chiarendo che il diritto del lavoratore di non prestare attività nelle festività infrasettimanali è sì riconosciuto dall’ordinamento, ma è anche disponibile: può essere oggetto di rinuncia, purché tale rinuncia derivi da un accordo individuale oppure da un’intesa sindacale alla quale il lavoratore abbia conferito esplicito mandato.
Secondo la Corte, non è necessario che nel contratto collettivo vi sia una clausola che imponga espressamente la prestazione durante i giorni festivi. È sufficiente che tale contratto, eventualmente richiamato nel contratto individuale, disciplini un’organizzazione del lavoro su turni che includa anche le festività. In tal caso, si presume che vi sia stato un bilanciamento tra diritto al riposo e continuità del servizio, bilanciamento che può comportare una legittima deroga pattizia al riposo festivo.