Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un dirigente, in servizio presso un gruppo automobilistico e distaccato per molti anni all’estero, veniva licenziato e chiedeva alla società il pagamento di diverse voci economiche, tra cui l’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo aziendale. Tale indennità era subordinata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione sindacale con rinuncia all’impugnazione del licenziamento.
Il Tribunale aveva riconosciuto solo una parte delle pretese del lavoratore, mentre la Corte d’Appello di Torino aveva ampliato le spettanze, includendo anche l’indennità supplementare. La società ricorreva in Cassazione sostenendo che, in mancanza del verbale di conciliazione, la somma non fosse dovuta.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che il diritto all’indennità supplementare sorge quando la mancata sottoscrizione del verbale sia imputabile al comportamento non corretto del datore di lavoro. Nel caso concreto, la società non aveva indicato al dirigente tempi e modalità per la conciliazione, impedendo di fatto il perfezionamento della procedura.
Secondo la Cassazione, in presenza di un atteggiamento contrario a buona fede, opera la c.d. «condictio ficta» ossia la «finzione di avveramento» della condizione: l’indennità deve quindi essere riconosciuta, nonostante l’assenza del verbale sindacale. La decisione ribadisce che l’azienda, in pendenza della condizione, ha il dovere di collaborare lealmente, senza frapporre ostacoli che possano pregiudicare i diritti del dirigente.
