Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una società contestava un avviso di addebito emesso dall’INPS per oltre Euro 350.000, ritenendo che i contributi dovessero essere calcolati secondo il CCNL Multiservizi, applicato in azienda e derogato da un contratto di prossimità. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevano le doglianze, ritenendo corretto il riferimento al CCNL Terziario quale parametro minimo di contribuzione.
La Suprema Corte ha confermato la decisione, chiarendo che, ai fini previdenziali, non rileva la contrattazione aziendale o di prossimità, ma esclusivamente i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, relativi al settore effettivamente esercitato dall’impresa. In questo senso, il cosiddetto minimale contributivo va determinato sulla base del CCNL del settore oggettivamente corrispondente all’attività svolta dal datore di lavoro, anche se in azienda si applica un contratto differente, più favorevole o meno oneroso. Si tratta di un principio ormai consolidato, volto ad assicurare uniformità e certezza nella determinazione della contribuzione previdenziale.