Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un’organizzazione sindacale aveva promosso ricorso per comportamento antisindacale nei confronti di un’azienda di logistica, accusata di aver sanzionato i lavoratori che avevano aderito a uno sciopero, chiedendo la cessazione della condotta e la restituzione delle somme trattenute.
Il Tribunale, in un primo momento, aveva accolto la domanda, ma in sede di opposizione aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d’interesse ad agire, decisione confermata anche dalla Corte d’Appello.
La Corte di Cassazione, ribaltando tale impostazione, ha chiarito che l’interesse del sindacato a proporre il ricorso ex art. 28 Statuto dei lavoratori non viene meno finché gli effetti della condotta denunciata permangono o fino a quando non sia intervenuto un accertamento definitivo sulla sua antisindacalità. Né il decorso del tempo, né la successiva restituzione delle somme ai lavoratori possono escludere la persistenza di tale interesse, che resta attuale fino alla rimozione completa di ogni effetto lesivo.
La Suprema Corte ha così cassato la decisione della Corte territoriale, riaffermando la piena autonomia dell’azione sindacale rispetto a quella individuale dei lavoratori e la centralità della tutela effettiva della libertà sindacale.