Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore addetto alle consegne a domicilio chiedeva di vedere riconosciuta la natura subordinata del proprio rapporto con una piattaforma digitale. I Giudici di merito, in difformità tra loro, avevano in primo grado rigettato la domanda e, in appello, riconosciuto invece la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La Corte di Cassazione, confermando l’orientamento già espresso in precedenti decisioni, ha precisato che le collaborazioni dei riders rientrano nell’ambito applicativo delle collaborazioni etero-organizzate ogniqualvolta la prestazione sia svolta in modo prevalentemente personale e continuativo e l’organizzazione delle modalità di esecuzione — tempi, turni, zone di consegna — sia rimessa al potere direttivo del committente, anche se esercitato tramite applicazioni informatiche.
La Suprema Corte ha sottolineato che non è necessario l’assoggettamento pieno al potere disciplinare del datore, essendo sufficiente l’inserimento del lavoratore nel sistema organizzativo dell’impresa e la sua dipendenza funzionale dalle scelte operate dal committente attraverso la piattaforma. Tale interpretazione conferma l’intento del legislatore di assicurare ai riders un livello di tutela analogo a quello dei lavoratori subordinati, in ragione della sostanziale omogeneità delle condizioni di lavoro.