Lavoro autonomo e subordinato

Subordinazione: non basta il «fatto notorio», serve prova concreta dell’eterodirezione

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una società aveva impugnato l’ordinanza con cui l’Ispettorato territoriale del lavoro aveva ingiunto il pagamento di Euro 52.650,00 a titolo di sanzioni amministrative, in relazione a 11 lavoratori impiegati come addetti al servizio d’ordine durante un evento.
Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avevano ritenuto sussistenti rapporti di lavoro subordinato, valorizzando le dichiarazioni rese agli ispettori, l’inserimento dei lavoratori nell’organizzazione dell’evento e la circostanza che l’attività, per sua natura, non potesse essere svolta in autonomia, reputando tale elemento «notorio».
La Cassazione censura questo passaggio motivazionale. Il ricorso al fatto notorio – precisa la Suprema Corte – costituisce deroga al principio dispositivo e deve essere limitato a circostanze di comune esperienza, indubitabili e incontestabili. Non possono invece rientrarvi valutazioni che richiedano specifiche cognizioni tecniche o giuridiche.
In particolare, non è corretto affermare in via generale che una determinata attività sia necessariamente eterodiretta. Ogni attività economicamente rilevante può infatti essere svolta tanto in regime di subordinazione quanto di autonomia: ciò che distingue i due rapporti è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, da accertarsi in concreto.
La subordinazione, dunque, non può essere presunta sulla base della tipologia di mansioni, ma deve essere oggetto di prova specifica con riguardo alle modalità effettive di svolgimento della prestazione.