Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una società multinazionale, nel corso delle trattative per la costituzione del Comitato aziendale europeo (CAE), aveva preteso che gli incontri tra la delegazione speciale di negoziazione (DSN) e la direzione si svolgessero esclusivamente in lingua inglese, senza prevedere un servizio di interpretariato. Le organizzazioni sindacali avevano quindi agito in giudizio per far dichiarare la condotta antisindacale.
La Corte d’Appello aveva accolto la domanda, riconoscendo che l’uso obbligato di una sola lingua, imposta unilateralmente dal datore di lavoro, comprometteva la piena partecipazione dei delegati, incidendo sulla loro capacità di dialogo e confronto.
La Cassazione ha confermato la decisione, ribadendo che l’imposizione dell’inglese come unica lingua di lavoro, senza garantire un servizio di traduzione, viola i principi di corretta informazione e consultazione dei lavoratori sanciti dalla normativa europea. L’uso dell’interpretariato – afferma la Corte – costituisce requisito essenziale per assicurare una partecipazione effettiva e paritaria, mentre l’offerta di corsi di lingua non può ritenersi misura adeguata.
L’assenza di tali garanzie rende antisindacale la condotta datoriale e comporta, come conseguenza, la costituzione automatica del Comitato aziendale europeo.