Retribuzione e benefit

Lavoro carcerario: la prescrizione decorre solo alla fine del rapporto unitario

By 10 Novembre 2025Gennaio 20th, 2026No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un detenuto aveva convenuto in giudizio il Ministero della giustizia per ottenere l’adeguamento retributivo relativo alle prestazioni lavorative svolte all’interno dell’istituto penitenziario tra il 2014 e il 2022. Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto in parte le sue pretese ma la Corte d’Appello di Roma ne aveva ridimensionato l’importo, ritenendo che i diversi incarichi svolti dal lavoratore detenuto costituissero rapporti autonomi e che, pertanto, la prescrizione dovesse decorrere dalla cessazione di ciascuno di essi.
La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso, chiarendo che il rapporto di lavoro penitenziario deve considerarsi unitario e non frammentato nei vari periodi di assegnazione. Le interruzioni tra una prestazione e l’altra, dovute alla turnazione o alla mancanza di disponibilità di posti, configurano mere sospensioni e non cessazioni del rapporto.
Il detenuto, infatti, si trova in una condizione di soggezione e non può influire sulla propria “chiamata al lavoro”; pertanto, non è corretto ritenere che tali pause interrompano la continuità del rapporto. La prescrizione dei crediti retributivi, precisa la Cassazione, inizia a decorrere solo al termine del rapporto unitario, e non nei momenti intermedi.
La decisione, in linea con precedenti conformi, valorizza la finalità rieducativa del lavoro carcerario e rafforza la tutela dei detenuti lavoratori nei confronti dell’Amministrazione.