Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un detenuto aveva convenuto in giudizio il Ministero della giustizia per ottenere l’adeguamento retributivo relativo alle prestazioni lavorative svolte all’interno dell’istituto penitenziario tra il 2014 e il 2022. Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto in parte le sue pretese ma la Corte d’Appello di Roma ne aveva ridimensionato l’importo, ritenendo che i diversi incarichi svolti dal lavoratore detenuto costituissero rapporti autonomi e che, pertanto, la prescrizione dovesse decorrere dalla cessazione di ciascuno di essi.
La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso, chiarendo che il rapporto di lavoro penitenziario deve considerarsi unitario e non frammentato nei vari periodi di assegnazione. Le interruzioni tra una prestazione e l’altra, dovute alla turnazione o alla mancanza di disponibilità di posti, configurano mere sospensioni e non cessazioni del rapporto.
Il detenuto, infatti, si trova in una condizione di soggezione e non può influire sulla propria “chiamata al lavoro”; pertanto, non è corretto ritenere che tali pause interrompano la continuità del rapporto. La prescrizione dei crediti retributivi, precisa la Cassazione, inizia a decorrere solo al termine del rapporto unitario, e non nei momenti intermedi.
La decisione, in linea con precedenti conformi, valorizza la finalità rieducativa del lavoro carcerario e rafforza la tutela dei detenuti lavoratori nei confronti dell’Amministrazione.
