Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Nel corso di un procedimento ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, un’organizzazione sindacale aveva denunciato la condotta di un’azienda che, durante l’incontro per il rinnovo del protocollo di relazioni sindacali, aveva dichiarato “non trattabile” la propria proposta di riduzione della durata dell’accordo, rifiutando poi ogni ulteriore interlocuzione.
La Corte d’Appello aveva ritenuto antisindacale tale comportamento, ordinando la riapertura della trattativa e la pubblicazione del provvedimento. La società aveva impugnato la decisione, sostenendo che non sussiste nell’ordinamento alcun obbligo di trattare con le organizzazioni sindacali.
La Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, chiarendo che, sebbene non esista un obbligo legale di negoziare, un tale vincolo può derivare da una previsione pattizia: nel caso concreto, dall’art. 8 dell’accordo aziendale, che imponeva alle parti di incontrarsi per valutare la possibilità di un rinnovo. La chiusura unilaterale della società, accompagnata dal rifiuto di fornire chiarimenti, ha quindi integrato una violazione dei principi di correttezza e buona fede, configurando una condotta idonea a ledere la libertà sindacale tutelata dall’art. 28 Stat. lav.