Contratto di lavoro - Pattuizioni accessorie

Il datore risponde con il lavoratore se il danno nasce da carenze organizzative

By 2 Ottobre 2025Febbraio 13th, 2026No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una cassiera di una filiale bancaria veniva ritenuta responsabile di un ammanco di cassa verificatosi durante il proprio turno, dopo che un collega – poi resosi irreperibile – aveva sottratto il denaro. La Corte d’Appello aveva imputato alla lavoratrice l’intera responsabilità, ritenendo gravi le omissioni nelle procedure di sicurezza.
La Cassazione, tuttavia, ha accolto il ricorso, affermando che il Giudice deve accertare se condotte o omissioni del datore di lavoro abbiano contribuito alla produzione del danno. Quando il rischio nasce all’interno dell’organizzazione, il datore non può pretendere un ristoro integrale se egli stesso ha concorso, con carenze di vigilanza o di controllo, a renderlo possibile.
Nel caso concreto, la banca era a conoscenza dei precedenti disciplinari del collega responsabile del furto, ma non aveva informato la cassiera né adottato misure organizzative idonee a limitarne l’accesso al contante. Tali omissioni, secondo la Suprema Corte, possono integrare concorso colposo ai sensi delle regole generali della responsabilità contrattuale.
Il principio enunciato è di ampio respiro: la colpa del lavoratore non esclude quella dell’impresa quando il danno si genera in un ambiente che essa stessa ha contribuito a rendere rischioso. La responsabilità datoriale si radica dunque anche nella capacità – o incapacità – di prevenire i rischi che derivano dall’organizzazione del lavoro.