Dimissioni

Dimissioni revocabili anche in prova: il rapporto riprende senza interruzioni

By 11 Settembre 2025Marzo 18th, 2026No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione prende avvio dalle dimissioni rassegnate da un lavoratore il giorno successivo all’assunzione e successivamente revocate entro il termine di sette giorni. Il datore di lavoro aveva negato efficacia alla revoca, ritenendo che, durante il periodo di prova, operasse un regime di libera recedibilità incompatibile con la prosecuzione del rapporto.
I giudici di merito hanno invece riconosciuto la validità della revoca e la continuità del rapporto, decisione confermata dalla Cassazione. Secondo la Suprema Corte, la disciplina delle dimissioni telematiche e della loro revoca si applica anche al periodo di prova, poiché la normativa non prevede deroghe per tale fase del rapporto.
La Corte ha chiarito che la revoca tempestiva elimina gli effetti risolutori delle dimissioni e comporta il ripristino integrale del rapporto nello stato in cui si trovava, ossia in pendenza della prova. Tale soluzione non incide sulla libertà delle parti di recedere successivamente, una volta svolto l’esperimento, ma garantisce la tutela della genuinità della volontà del lavoratore.
Particolare rilievo assume il principio secondo cui le indicazioni contenute in atti amministrativi di prassi non possono introdurre eccezioni non previste dalla legge. La pronuncia rafforza così l’orientamento volto a bilanciare la funzione sperimentale del patto di prova con l’esigenza di protezione del lavoratore da dimissioni affrettate o non pienamente consapevoli.