Con l’ordinanza n. 10559, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante per l’applicazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
Il lavoratore che si dimette a seguito di un trasferimento in una sede lontana non ha automaticamente diritto all’indennità di disoccupazione.
Il caso esaminato dalla Cassazione, da Genova a Catania
Un lavoratore, ricevuta la comunicazione di trasferimento da Genova a Catania, ha rassegnato le dimissioni perché ha ritenuto gli fosse impossibile prestare la propria attività in una sede così lontana dalla sua residenza abituale e dalla sua famiglia.
Convinto di trovarsi in una situazione di giusta causa per la grave situazione oggettiva che non consentiva la prosecuzione del rapporto, ha quindi richiesto all’INPS di percepire il trattamento NASpI, ma se lo è visto negare.
Ha proposto ricorso e il Tribunale di primo grado ha, a sua volta, negato l’indennità. La Corte d’appello ha invece ribaltato il verdetto e, la Cassazione in terza istanza, è intervenuta su ricorso dell’INPS e ha accolto la sua tesi.
La distanza non basta
Per la Sezione Lavoro della Suprema Corte, l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che la NASpI spetti anche ai lavoratori dimissionari, ma solo se le dimissioni sono per giusta causa.
Questa non può essere desunta automaticamente dalla distanza geografica in caso di trasferimento.
L’accertamento dell’esistenza della giusta causa deve infatti tenere conto di altre circostanze:
- se il trasferimento è motivato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, come richiesto dall’ 2103 del Codice civile;
- se il datore di lavoro aveva violato i propri obblighi contrattuali e in questo caso si tratterebbe di un inadempimento grave;
- se, infine, la prosecuzione del rapporto, anche solo provvisoriamente, sia davvero intollerabile per il lavoratore.
Nessuna di queste verifiche è stata compiuta dalla Corte d’appello in questo caso.
La distanza, come elemento in sé, non è dunque sufficiente, l’omissione di verifica è stata sanzionata dalla Cassazione.
Il principio di diritto
La Suprema Corte ha enunciato il principio che dovrà guidare il giudizio di rinvio e che d’ora in poi orienterà i magistrati nei casi analoghi.
Il riconoscimento della NASpI al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 22/2015. La circostanza richiede l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro tali da integrare un grave inadempimento o una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Non è sufficiente, da sola, la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro.
Le implicazioni concrete di questo principio, per entrambe le parti del rapporto di lavoro sono importanti. Per accedere alla NASpI occorre dimostrare che il trasferimento fosse privo di giustificazione tecnica, organizzativa o produttiva, oppure che il comportamento del datore abbia reso insostenibile la continuazione del rapporto.
Un trasferimento sorretto da ragioni legittime e documentate, anche se verso sedi molto distanti non espone necessariamente al rischio che le eventuali dimissioni del dipendente integrino una giusta causa con diritto alla NASpI.
In entrambi i casi, la parola chiave è documentazione:
- delle ragioni del trasferimento
- delle comunicazioni intercorse
- delle circostanze che hanno portato alle dimissioni.


