Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice aveva adito il Giudice del lavoro per ottenere l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il professionista presso il cui studio aveva prestato attività per oltre vent’anni, chiedendo il riconoscimento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo la natura subordinata del rapporto; la Corte d’Appello, pur confermando tale qualificazione, rideterminava le somme dovute. Entrambe le parti ricorrevano in Cassazione.
La Suprema Corte ha confermato le decisioni di merito, ribadendo che la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo dipende da un accertamento di fatto, fondato su indici quali la continuità della prestazione, l’assoggettamento al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, l’osservanza di un orario prefissato e l’utilizzo di strumenti del datore. Tali elementi, presenti nel caso di specie, confermano la sussistenza di un vincolo di subordinazione.
La Cassazione ha inoltre precisato che, in assenza di un contratto collettivo applicabile, il Giudice può utilizzare, solo in via parametrica, le tabelle retributive del contratto collettivo del settore più affine, al fine di garantire la proporzionalità e sufficienza della retribuzione secondo l’art. 36 della Costituzione.