Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Alcuni lavoratori adivano il Giudice sostenendo che il datore di lavoro non avesse fissato gli obiettivi individuali per due annualità, come previsto da un accordo collettivo aziendale. Su tale presupposto, chiedevano il risarcimento del danno da perdita di chance, assumendo che l’omissione avesse impedito loro di conseguire il premio di risultato.
Dopo il rigetto delle domande in appello, la controversia giungeva all’esame della Corte di cassazione. La Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, chiarendo che il danno da perdita di chance non può ritenersi in re ipsa. Non è sufficiente, quindi, allegare il mero inadempimento dell’obbligo datoriale di assegnare gli obiettivi.
Secondo la Corte, il lavoratore è tenuto a dedurre e dimostrare, anche mediante presunzioni, che in caso di corretta assegnazione degli obiettivi avrebbe avuto concrete ed effettive possibilità di conseguirli. A tal fine assumono rilievo elementi quali le modalità di svolgimento della prestazione, la tipologia dell’incarico affidato, nonché le caratteristiche e le capacità professionali del lavoratore.
In assenza di tali allegazioni, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, trattandosi di un accertamento di fatto rimesso al Giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
