Relazioni sindacali

Critica sindacale in TV: legittima, anche se aspra, ma non può ledere la reputazione dell’ente

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La vicenda trae origine dalle dichiarazioni rese da una dirigente sindacale, dipendente di un’agenzia pubblica, nel corso di una trasmissione televisiva dedicata a una procedura concorsuale oggetto di indagini e contenzioso. All’esito dell’intervista, l’azienda avviava un procedimento disciplinare ritenendo che le affermazioni della lavoratrice – relative a presunte irregolarità e a un sistema volto a penalizzare i piccoli contribuenti a vantaggio dei grandi evasori – avessero superato i limiti del diritto di critica.
La lavoratrice proponeva ricorso per condotta antisindacale, sostenendo il carattere ritorsivo dell’iniziativa. I Giudici di merito escludevano la natura antisindacale e ritenevano legittima la sanzione disciplinare.
La Suprema Corte ha confermato tale impostazione, ribadendo che la manifestazione di opinioni, anche in ambito sindacale e su temi di interesse pubblico, incontra il limite della continenza sostanziale. Non è sufficiente invocare la libertà sindacale o il contesto mediatico per scriminare espressioni che attribuiscano fatti determinati lesivi della reputazione dell’ente, specie se privi di adeguato riscontro fattuale.
Il diritto di critica può essere anche aspro e riguardare scelte organizzative o politiche aziendali, ma non può tradursi in affermazioni apodittiche o denigratorie idonee a compromettere il rapporto fiduciario. In tali casi, la reazione disciplinare del datore di lavoro non integra, di per sé, condotta antisindacale.