Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La vicenda trae origine dalle dichiarazioni rese da una dirigente sindacale, dipendente di un’agenzia pubblica, nel corso di una trasmissione televisiva dedicata a una procedura concorsuale oggetto di indagini e contenzioso. All’esito dell’intervista, l’azienda avviava un procedimento disciplinare ritenendo che le affermazioni della lavoratrice – relative a presunte irregolarità e a un sistema volto a penalizzare i piccoli contribuenti a vantaggio dei grandi evasori – avessero superato i limiti del diritto di critica.
La lavoratrice proponeva ricorso per condotta antisindacale, sostenendo il carattere ritorsivo dell’iniziativa. I Giudici di merito escludevano la natura antisindacale e ritenevano legittima la sanzione disciplinare.
La Suprema Corte ha confermato tale impostazione, ribadendo che la manifestazione di opinioni, anche in ambito sindacale e su temi di interesse pubblico, incontra il limite della continenza sostanziale. Non è sufficiente invocare la libertà sindacale o il contesto mediatico per scriminare espressioni che attribuiscano fatti determinati lesivi della reputazione dell’ente, specie se privi di adeguato riscontro fattuale.
Il diritto di critica può essere anche aspro e riguardare scelte organizzative o politiche aziendali, ma non può tradursi in affermazioni apodittiche o denigratorie idonee a compromettere il rapporto fiduciario. In tali casi, la reazione disciplinare del datore di lavoro non integra, di per sé, condotta antisindacale.