Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice impugnava il licenziamento intimato dalla società per scarso rendimento, ritenuto conseguenza di reiterate assenze per malattia rivelatesi non veritiere. In primo grado la domanda veniva accolta, mentre la Corte territoriale, in riforma della decisione, confermava la legittimità del recesso datoriale. La vicenda giungeva quindi all’esame della Suprema Corte.
Nel rigettare il ricorso, i Giudici di legittimità hanno ribadito che lo scarso rendimento, quale causa di risoluzione del rapporto, richiede la compresenza di un elemento oggettivo, consistente in una prestazione inferiore agli standard esigibili, e di un elemento soggettivo, rappresentato dall’imputabilità della condotta al lavoratore. In tale prospettiva, le diminuzioni di rendimento dovute a genuine assenze per malattia non possono essere valorizzate ai fini espulsivi.
Diversamente, quando l’assenza risulti simulata o comunque riconducibile a colpa del lavoratore, essa può integrare un inadempimento rilevante e concorrere a fondare il giudizio di scarso rendimento. La valutazione circa la veridicità dello stato morboso e la ricorrenza dell’elemento soggettivo appartiene al Giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.