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Licenziamento per scarso rendimento

Il licenziamento per scarso rendimento si configura quando la prestazione lavorativa del dipendente è palesemente e persistentemente al di sotto degli standard minimi richiesti, non raggiungendo gli obiettivi prefissati o producendo risultati notevolmente inferiori rispetto ai colleghi con pari mansioni.

Quando lo scarso rendimento giustifica il licenziamento: Un licenziamento per scarso rendimento non può basarsi su una mera insufficienza occasionale o su una valutazione soggettiva del datore. Affinché sia legittimo, deve configurarsi uno scarso rendimento grave e imputabile a colpa o negligenza del dipendente, non a fattori esterni o a carenze organizzative aziendali.

Prova e onere del datore: L’onere di provare la fondatezza del licenziamento per scarso rendimento ricade sul datore di lavoro. L’azienda deve dimostrare che lo scarso rendimento del lavoratore è anomalo e sistematico, attraverso dati oggettivi (es. volumi di produzione, numero di errori in eccesso) e che il lavoratore dipendente ha avuto la possibilità di svolgere correttamente le proprie mansioni.

Natura disciplinare o oggettiva: Se lo scarso rendimento del lavoratore è dovuto a una condotta negligente o inosservanza degli obblighi (elemento soggettivo), il licenziamento ha natura disciplinare. Se invece è legato a una inidoneità oggettiva del lavoratore a raggiungere gli standard richiesti, senza colpa (elemento oggettivo), può rientrare nel giustificato motivo oggettivo, ma la giurisprudenza tende a ricondurre i casi più gravi nell’alveo disciplinare.

In questa sezione troverai notizie, sentenze e approfondimenti aggiornati sul licenziamento per scarso rendimento, sui requisiti di prova e su quando lo scarso rendimento del lavoratore è considerato un giustificato motivo per il recesso.

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