Dimissioni

Dimissioni sotto pressione: valide solo se frutto di volontà libera e consapevole

By 11 Settembre 2025Marzo 18th, 2026No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Pen.

Una lavoratrice aveva presentato le proprie dimissioni dopo una serie di sollecitazioni da parte della società, che le aveva prospettato il licenziamento come unica alternativa. Pochi giorni dopo, la stessa tentava di revocare l’atto, sostenendo che la decisione era stata assunta in un clima di forte pressione psicologica e non corrispondeva a una volontà effettivamente libera.
La Corte d’Appello aveva escluso la validità della revoca, ritenendo che la manifestazione di volontà fosse ormai perfezionata. La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso della lavoratrice, ribadendo che la genuinità delle dimissioni deve essere verificata in concreto: esse sono valide solo se il lavoratore le rassegna in modo pienamente consapevole e libero da condizionamenti, timori o indebite pressioni del datore di lavoro.
La Suprema Corte ha chiarito che, qualora il consenso sia stato viziato da minaccia o da uno stato di soggezione psicologica, le dimissioni devono considerarsi nulle. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende mai cessato, con conseguente diritto del lavoratore alla reintegrazione e alle retribuzioni maturate.
La decisione riafferma un principio di particolare rilievo: anche quando le dimissioni risultano formalmente corrette (ad esempio, presentate tramite procedura telematica), il Giudice deve sempre accertare la reale libertà della volontà del lavoratore, tutelandolo contro condotte datoriali che ne condizionino la scelta.