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Lavoro autonomo

La nuova comunicazione obbligatoria per l’avvio di «lavoro occasionale»

By 17 Dicembre 2021Settembre 25th, 2023No Comments

«Decreto Fiscale»

Il c.d. «Decreto Fiscale» ha introdotto un nuovo onere amministrativo per l’avvio di rapporti di «lavoro autonomo occasionale»: il committente dovrà infatti darne preventiva comunicazione agli uffici del lavoro. La comunicazione dovrà avvenire prima dell’avvio della collaborazione mediante sms o PEC all’Ispettorato Territoriale del Lavoro nelle forme già adottate per il «job on call».
Senza entrare in considerazioni sull’utilità di tale disposizione, notiamo che la norma si rivolge infatti ad una categoria che oggi non corrisponde ad uno specifico tipo contrattuale. Dopo l’abrogazione delle c.d. «collaborazioni marginali» (fino a 30 giorni nell’anno con lo stesso committente e fino ad Euro 5.000 di compenso complessivo), il c.d. «lavoro occasionale si ascrive all’ordinario contratto d’opera (come quello con l’avvocato). La sua «occasionalità» non riguarda dunque la natura del contratto ma il regime fiscale e previdenziale applicabile (al di sotto di Euro 5.000 annui non vi è obbligo di iscrizione INPS).
L’obbligo di comunicazione posto a carico del committente, dunque, va identificato in base ad informazioni che, al momento dell’incarico, il committente potrebbe non avere ma che ora dovrà aver cura di procurarsi per tempo, pena il rischio di una sanzione amministrativa (Euro 500,00 / 2.500,00).
Non ci si confonda con il lavoro occasionale o libretto famiglia (quelli con i voucher INPS): pur essendo improvvidamente chiamati anch’essi «occasionali», sono un’altra cosa e mantengono la loro disciplina.

Da oltre vent’anni l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio esercita la professione di avvocato occupandosi esclusivamente di Diritto del Lavoro e delle relazioni sindacali e industriali.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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