«Disposizioni urgenti in materia di appalto e lavoro accessorio»
Anche la seconda norma del decreto legge emanato dal Governo ha accolto interamente il quesito referendario, questa volta in materia di solidarietà negli appalti. In sostanza, è stato abrogato il cd. «beneficio dell’escussione» secondo il quale, prima di poter aggredire il committente per il pagamento di retribuzioni e accessori, il lavoratore doveva agire nei confronti del proprio diretto datore di lavoro (appaltatore o sub-appaltatore) e dimostrare di non aver potuto ottenere quanto a lui dovuto (ad esempio, per insolvenza dell’appaltatore). Solo in questo caso, il lavoratore poteva rivolgersi al committente. È stato altresì abrogato il corollario processuale di tale previsione (ossia, il litisconsorzio necessario tra i responsabili in solido) e la facoltà di deroga di tale disciplina concessa alla contrattazione sindacale.
La disciplina risultante, pertanto, stabilisce che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Il committente resta esonerato dalle sanzioni civili connesse alle violazioni dell’appaltatore e, naturalmente, può esercitare l’azione di regresso nei confronti del debitore principale secondo le regole generali.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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