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L. N. 104/1992

I permessi ex L. n. 104/1992 vanno riproporzionati solo per alcuni part-time

By 19 Marzo 2021No Comments

INPS

Nelle ipotesi di part-time verticale o misto superiore al 50%, recenti pronunce giurisprudenziali hanno stabilito che la durata dei permessi ex L. n. 104/1992 non deve subire decurtazioni.
Per i part-time di tipo verticale e misto fino al 50%, invece, saranno calcolati secondo la formula:
[orario medio settimanale part-time : orario medio settimanale a tempo pieno] x 3 (giorni di permesso teorici).
In caso di part-time orizzontale, infine, i tre giorni di permesso non dovranno essere riproporzionati in ogni caso.

Da oltre vent’anni l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio esercita la professione di avvocato occupandosi esclusivamente di Diritto del Lavoro e delle relazioni sindacali e industriali.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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