INPS
L’INPS ha fornito importanti precisazioni in merito ai termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio, previsto dall’articolo 27-bis, DLgs. n. 151/2001. In particolare, secondo INPS, si applica il termine di prescrizione annuale previsto dall’articolo 6, ultimo comma, Legge n. 138/1943, previsto per l’indennità di malattia.
Con riferimento al profilo della decadenza, l’INPS ha confermato l’applicazione del termine decadenziale – anch’esso annuale – previsto dall’articolo 47, comma 3, D.P.R. n. 639/1970. Al riguardo l’INPS ha precisato che, avuto riguardo alla funzione congedo di paternità obbligatorio – volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo – il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.