Retribuzione e benefit

Fringe benefit e stock option ai pensionati: entro il 28 febbraio l’invio dei dati all’INPS

INPS

Con un recente messaggio, l’Istituto previdenziale ha fornito indicazioni operative rivolte ai datori di lavoro in relazione ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option ai lavoratori cessati dal servizio con diritto a pensione nel corso del periodo d’imposta 2025.
L’intervento si inserisce nel quadro degli adempimenti connessi al ruolo di sostituto d’imposta svolto dall’Istituto nei confronti di tali soggetti. In particolare, viene precisato che, quando tali utilità siano riconosciute dopo la cessazione del rapporto, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere tempestivamente all’INPS le informazioni necessarie per consentire il corretto conguaglio fiscale e la successiva predisposizione delle Certificazioni Uniche.
La comunicazione dei dati deve avvenire esclusivamente con modalità telematica entro il 28 febbraio 2026, mediante l’apposito servizio disponibile sul portale istituzionale. L’Istituto evidenzia che eventuali flussi inviati oltre il termine non potranno essere considerati ai fini del conguaglio di fine anno e determineranno la necessità di rettificare le certificazioni rilasciate al lavoratore, con possibile obbligo per quest’ultimo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Il messaggio richiama, inoltre, l’applicazione del principio di cassa cosiddetto “allargato”, in base al quale le somme corrisposte entro i primi giorni dell’anno successivo possono essere imputate al periodo d’imposta precedente.