«Legge di Bilancio 2021»
Estesa al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni (art. 26, comma 2 e 2-bis, D.L. n. 18/2020) che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
Inoltre, i lavoratori fragili devono svolgere di norma la prestazione in modalità agile, anche attraverso la loro adibizione a mansioni diverse ma incluse nella medesima area di inquadramento definita dai contratti collettivi o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.