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L. N. 104/1992

Permessi e congedi estesi alla cura del compagno

By 20 Maggio 2016No Comments

Legge sulle «Unioni civili»

Il lavoratore che costituisca un’unione civile ha diritto al congedo matrimoniale retribuito previsto per i coniugi in caso di matrimonio, la cui durata (non inferiore a 15 giorni) è stabilita dalla contrattazione collettiva applicata.

Permessi ex L. n. 104/1992: il lavoratore unito civilmente ha diritto ai tre giorni di permesso mensili previsti dalla legge per l’assistenza al compagno portatore di handicap in situazione di gravità.

Permessi per lutti o gravi infermità: il lavoratore unito civilmente ha diritto di fruire dei giorni di permesso retribuito spettanti in caso di decesso o di documentata grave infermità del compagno.

Da oltre vent’anni l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio esercita la professione di avvocato occupandosi esclusivamente di Diritto del Lavoro e delle relazioni sindacali e industriali.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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