Ministero del Lavoro
Con l’entrata in vigore della legge n. 203/2024, il legislatore ha introdotto una nuova disciplina del periodo di prova per i rapporti a tempo determinato. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 6 del 2025, ha chiarito portata e modalità applicative delle novità.
La regola generale impone ora che il periodo di prova sia calcolato in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del contratto. La nuova disciplina fissa dei limiti inderogabili: per i contratti fino a sei mesi, il periodo di prova non potrà essere inferiore a due né superiore a quindici giorni di lavoro effettivo; per quelli di durata superiore a sei e inferiore a dodici mesi, il limite massimo sale a trenta giorni.
Nel caso di contratti oltre i dodici mesi, il periodo di prova potrà superare i trenta giorni, ma solo nella misura prevista dal criterio proporzionale e sempre salvo accordi collettivi più favorevoli.
Il Ministero chiarisce che non è ammessa una nuova prova in caso di rinnovo per le medesime mansioni, ribadendo la ratio di tutela del lavoratore. Non è inoltre possibile per la contrattazione collettiva derogare in senso peggiorativo rispetto alla norma, che resta inderogabile in malam partem.