Ministero del Lavoro
Un datore di lavoro ha chiesto al Ministero del Lavoro di chiarire se la convalida delle dimissioni, prevista a tutela della genitorialità, sia necessaria anche nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore presentino le dimissioni durante il periodo di prova.
Il Ministero, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, ha precisato che l’obbligo di convalida deve trovare applicazione anche in tale ipotesi. La disciplina, introdotta per prevenire pressioni o condotte discriminatorie nei confronti dei genitori lavoratori, ha natura autonoma rispetto al divieto di licenziamento, operando fino ai tre anni di vita del bambino.
La convalida delle dimissioni è, quindi, uno strumento di garanzia volto a tutelare la libertà di scelta del lavoratore o della lavoratrice in un momento particolarmente delicato, assicurando che la decisione di interrompere il rapporto sia effettivamente volontaria.
Il Ministero ha osservato che l’articolo 55, comma 4, del Testo unico maternità e paternità non prevede alcuna esclusione per il periodo di prova e che, in coerenza con la finalità della norma, la tutela deve estendersi anche alle dimissioni rassegnate in tale fase. Ne consegue che la lavoratrice in gravidanza o il genitore nei primi tre anni di vita del figlio devono ottenere la convalida dell’Ispettorato territoriale del lavoro anche se le dimissioni intervengono nel periodo di prova.

