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Appalto

Illegittima la «clausola sociale» che sacrifichi la concorrenza

By 15 Marzo 2017No Comments

TAR Calabria

La clausola sociale è costituzionalmente legittima se si contempera con l’organigramma dell’appaltatore subentrante e con le sue strategie aziendali, frutto, a loro volta, della libertà di impresa pure tutelata dall’art. 41 Cost.
Un bando di gara pubblica, prevedeva l’obbligo per l’impresa subentrante di assorbire tutto il personale dell’azienda cessante addetto in via ordinaria o prevalente all’appalto. Tale clausola, unita alla base di gara rendeva, a dire dell’impresa ricorrente, del tutto antieconomica una qualsiasi seria offerta scoraggiando in tal modo ogni partecipazione alla gara. In particolare, il costo per il solo personale a tempo indeterminato risultava complessivamente pari ad Euro 965.794,80 annui, vale a dire circa l’80% dell’importo posto a base di gara e pari ad Euro 1.207.500,00 annui. Dovendo assumere tutte le 26 risorse impiegate dall’impresa cessante, la sommatoria di tale costo agli altri costi fissi sarebbe stato di per sé superiore all’importo complessivo posto a base di gara. Investito della questione, il TAR ha ricordato che la clausola sociale prevista dalla legge va interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante «deve prioritariamente assumere gli stessi addetti, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione dell’imprenditore subentrante». Inoltre, la stazione appaltante che, a posteriori, autorizzi la «disapplicazione» della clausola sociale viola il principio di trasparenza nell’azione amministrativa.
Il TAR ha pertanto annullato il bando.

Da oltre vent’anni l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio esercita la professione di avvocato occupandosi esclusivamente di Diritto del Lavoro e delle relazioni sindacali e industriali.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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